La legge sul codice rosso è stata approvata in via
definitiva dal Senato.
Il
testo prevede pene fino a 24 anni per violenza sessuale, rafforza il divieto di
avvicinamento e previste cure psicologiche per condannati per reati sessuali
Roma, 17 luglio- Si auspica
che la il nuovo impianto normativo possa finalmente essere un’efficace risposta
al problema e si spera che questo strumento non devenga appannaggio di chi
strumentalizza la violenza di genere per fare qualche corso di formazione e
guadagnare da fatti che dovrebbero coinvolgere tutti a titolo gratuito con
senso civico e di mutuo auto-aiuto. Non
si può morire di malamore.
Vediamo nel dettaglio cosa
prevede “Obbligo di ascoltare una
donna entro 3 giorni dalla denuncia,
inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale, eliminazione delle
attenuanti per il femminicidio, introduzione di nuovi
reati come il ‘revenge
porn’ e la
deformazione permanente del volto: sono
tutti passi avanti fondamentali per proteggere le donne e i loro figli. Oggi lo Stato dice ad alta voce: ‘le donne non si toccano!'”.
Il ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede
affida ad un post su Facebook il suo pensiero sul Codice rosso così come
qualche ora prima aveva già annunciato il Sen. Francesco Urraro. Il ddl sulla tutela delle
vittime di violenza domestica e di genere, che ha ricevuto il via libera
definitivo del Senato sarà efficace
con la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il testo, composto da 21 articoli è stato approvato
alla Camera ad aprile, il testo è stato licenziato con 197 sì e 47 astenuti. Hanno votato a favore M5S, Lega, Fi, Fdi e Gruppo
delle Autonomie. Pd e Leu si sono astenuti: contestano gli effetti positivi
annunciati dalla maggioranza, perché è una legge a
costo zero e non stanzia risorse.
I punti principali della
legge.
Velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari– Gli articoli da 1 a 3 del
ddl intervengono sul codice penale prevedendo, a fronte di notizie di reato sui
delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita
la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale.
Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il pubblico
ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume
informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e nel
caso scattano le indagini di polizia giudiziaria.
Più risorse per orfani del
femminicidio–
Sul fronte delle risorse, la legge recepisce il finanziamento di 7 milioni a
partire dal 2020, già previsto nella Legge di Bilancio.
Maltrattamenti e atti persecutori– L’articolo 9 interviene
sui delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, elevando la pena minima a 3 anni, fino a una
massima di sette; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; con
una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni. In caso di morte, la reclusione raddoppia da 12 a 24 anni. La
fattispecie viene ulteriormente aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o
in danno di minore, di donna in stato di
gravidanza o di persona con disabilità.
Revenge porn, punito anche chi non condivide immagini – La lotta al revenge porn
è un altro aspetto innovativo della legge, che punisce chi realizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti,
senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle a scopo di
vendetta o di rivalsa personale. Punito anche chi ‘condivide’ le immagini on line. Il reato viene punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5mila a 15mila euro e prevede
una serie di aggravanti nel caso, a esempio, se il
reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da una persona che è o è
stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Divieto di avvicinamento
rafforzato–
Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla
casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa, vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre
anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall’autorità giudiziaria.
Punito il matrimonio forzato – Una delle innovazioni introdotte dal Codice Rosso è l’articolo che punisce,
con la reclusione da uno a 5 anni, l’introduzione del delitto di costrizione o
induzione al matrimonio che colpisce chi “con violenza o minaccia, costringe
una persona a contrarre vincolo di natura personale o unione civile”,
approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una
persona. La disposizione, vista la dimensione sovranazionale del fenomeno da
colpire, stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso
all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia.
Pene aggravate in caso di
matrimonio forzato di minori– Il nuovo articolo contiene le circostanze aggravanti del reato
di matrimonio forzato: la pena è aumentata se i
fatti sono commessi ai danni di un minore di 18 anni è aumentata da 2 a 7 anni
se viene colpito un minore sotto i 14. Si vogliono così contrastare, in attesa
di una legge organica, il fenomeno delle
spose-bambine e dei matrimoni precoci e forzati.
Ergastolo per omicidio aggravato– L’articolo 11 modifica il
codice penale intervenendo sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali,
di cui all’art. 577 c.p., per estendere il campo d’applicazione delle
aggravanti consentendo l’applicazione dell’ergastolo anche in caso di relazione
affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da
relazione affettiva.
Da 8 a 14 anni di carcere – È la pena prevista per chi causal esioni permanenti personali gravissime, come la
deformazione o lo sfregio permanente del viso. La cronaca riporta ormai decine
di casi di donne atrocemente deturpate e sfigurate irrimediabilmente aggredite
al volto con acido corrosivo o altro materiale infiammabile.
Violenza sessuale, fino a 24 anni di reclusione– L’articolo 13 inasprisce
le pene per i delitti di violenza
sessuale che,
in caso di violenza su un minore di dieci anni, parte de un minimo di 12 fino a
un massimo di 24 anni di reclusione.
Trattamento psicologico per condannati per reati sessuali– È prevista la possibilità
per i condannati per delitti sessuali in
danno di minori, di sottoporsi a un trattamento
psicologico
con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini
della concessione dei benefici penitenziari.
Formazione specifica per polizia e carabinieri – La legge stabilisce
l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia
di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria “in relazione
alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di
genere”, norma questa già prevista nella legge 119/2013 ma mai realmente
applicata.

Nessun commento:
Posta un commento